Adozione Nazionale

Cos'è l'adozione nazionale?
È l'intervento attuato dallo stato italiano attraverso il tribunale per i minorenni per tutelate il diritto del minore a vivere all'interno di una famiglia diversa da quella in cui è nato, quando per lui sia stata accertata la situazione di abbandono, perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. L'adozione spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

Chi può adottare?
L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

  • I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
  • L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
  • Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
  • I limiti di cui innanzi possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
  • Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

A chi presentare la dichiarazione di disponibilità all'adozione?
La coppia che intende adottare un bambino deve presentare la dichiarazione di disponibilità presso il tribunale per i minorenni del proprio territorio. Può essere presentata agli altri tribunale per i minorenni italiani dandone però comunicazione a quello del proprio territorio.

Quali gli adempimenti del tribunale?

  1. Lo sportello informativo: al fine di assicurare ogni utile informazione sulla procedura delle adozioni il tribunale ha istituito uno sportello informativo, ubicato al 2° piano, aperto nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11 alle ore 12. I giudici onorari addetti a tale servizio provvedono altresì a dare alle coppie interessate notizie sullo stato dei fascicoli a loro intestati.
  2. Le indagini: il tribunale, accerta previamente i requisiti prima indicati e dispone l'esecuzione delle adeguate indagini, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Tali indagini riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Di fatto i servizi degli Enti locali con le loro indagini permettono di fornire al Tribunale gli elementi conoscitivi atti a indicare le capacità genitoriali della coppia anche mediante la narrazione della loro storia individuale, di coppia e sociale. Gli operatori dei servizi operano pure per preparare la copia all'adozione fornendo informazioni corrette agli aspiranti genitori. Anche gli organi di Pubblica Sicurezza, Polizia e/o Carabinieri, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, accerteranno eventuali precedenti penali.
  3. Gli incontri di gruppo: Il tribunale favorisce l'attività di formazione e orientamento rivolta alle coppie aspiranti all'adozione mediante:
    • Due incontri di gruppo rivolti a tutte le coppie aspiranti all'esperienza genitoriale adottiva:
      • Il primo incontro, successivo alla presentazione della domanda, verte sugli aspetti normativi e procedurali dell'adozione.
      • A distanza di circa un mese un secondo incontro consente alle coppie di riflettere e approfondire le tematiche proposte in precedenza con particolare riferimento alle varie forme di accoglienza.
    • Ulteriori eventuali incontri di gruppo miranti al rinforzo e alla chiarificazione rivolti a coppie che risultano avere una insufficiente preparazione all'esperienza adottiva;
    • Gruppi rivolti a coppie che manifestano ampia disponibilità da richiamare per casi particolari di minori con disabilità o preadolescenti/adolescenti.
  4. I colloqui con le singole coppie: al termine dei precedenti percorsi di gruppo i giudici incontrano ogni coppia. Il colloquio permette una valutazione finale che fornisce dei descrittori sulla base dei quali si procede alle comparazioni e agli abbinamenti delle medesime con i minori da adottare. Alla coppia ritenuta più idonea viene affidato il minore adottabile. A titolo indicativo nell'anno 2009 su 508 dichiarazioni di disponibilità all'adozione, solo 28 hanno avuto in affidamento un minore in vista di adozione

Cos'è l'affidamento a rischio?
In generale questo rischio, che talora comporta una condizione di stress per la famiglia affidataria, è collegato alle situazioni di mancato riconoscimento del figlio da parte della donna che l'ha concepito oppure di bambini tolti dalla custodia delle famiglie naturali perché da esse abbandonati in modo totale e permanente. Durante il periodo di rischio giuridico il tribunale nomina un Tutore, presso cui il bambino ha residenza, che esercita la potestà genitoriale.

Quindi, al fine di evitare un'eccessiva permanenza del minore in comunità, il tribunale per i minorenni può disporre, nell'interesse del minore, il collocamento temporaneo presso una famiglia scelta tra le coppie che hanno manifestato la disponibilità all'adozione. Le coppie vengono previamente informate, sono quindi consapevoli del rischio che si assumono. Questo rischio è determinato da una serie di fattori:

  • è un affidamento temporaneo;
  • il minore non è stato ancora dichiarato adottabile, perchè non vi è, infatti, certezza sull'esito del procedimento relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità;
  • qualora l'esito del predetto procedimento si riveli negativo ovvero, in caso di ricorso, venga revocato l'affidamento, il minore dovrà fare rientro nella famiglia di origine. Infatti, la madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado, che abbiano rapporti significativi col minore, possono proporre impugnazione prima avanti alla Corte di Appello poi alla Corte di Cassazione.

Cos'è l'affidamento preadottivo?

Allorquando l'adottabilità è divenuta definitiva, il tribunale dispone il provvedimento di affidamento preadottivo, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed in alcuni casi anche il minore di età inferiore. Nel corso dell'affidamento sarà svolta dal tribunale un'attività non solo di controllo ma anche di sostegno.

L'affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà. Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine. L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.

Quando scade la domanda?
La dichiarazione di disponibilità è valida per tre anni. Dopo occorre ripercorrere il medesimo iter procedurale.